Decreto Pnrr/ Dati più “liberi” a favore della ricerca ma resta ferma la tutela della privacy

L’emendamento approvato elimina dal testo dell’art 110 del Codice Privacy l’obbligo di consultazione preventiva
del Garante ai sensi dell’art 36 del GDPR. Quindi i promotori di progetti di ricerca vengono ‘alleggeriti’
da questo oneroso adempimento, che imponeva un gravoso iter per l’autorizzazione degli studi osservazionali retrospettivi
(già approvati dal competente Comitato Etico). Secondo la nuova formulazione, nell’impossibilità
di ottenere il consenso dell’interessato, i dati personali possono essere trattati per fini di ricerca scientifica
in ambito medico, biomedico ed epidemiologico a condizione che sia ottenuto il parere favorevole del competente comitato
etico e che siano osservate le garanzie dettate dal Garante