“In assenza di tale eventuale base giuridica normativa – sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal
Regolamento Ue il Garante si riserva di pronunciarsi – l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici
e privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai
cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo»