Borse di studio per medici specializzandi, la Cassazione «boccia» i richiedenti ritardatari

L’ordinanza ha ribadito il principio affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto alla
borsa di studio previsto dall’art. 11, comma 1, della legge n. 370/1999 deve essere esercitato
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, avendo quest’ultima posto fine alla situazione di incertezza
derivante dall’inadempienza dello Stato italiano nel recepimento delle direttive 362 e 363 e 82/76/CE.