Il massimo organo di giustizia amministrativo ha evidenziato che l’accettazione da parte dell’interessato di quanto
previsto dalla norma regionale ossia l’ammissione in soprannumero senza borsa di studio esclude “qualsivoglia
pretesa circa la corresponsione della borsa di studio» e che la materia “formazione professionale” appartiene
in via esclusiva alle regioni ex art. 117, secondo comma della Costituzione. La sentenza