La Corte ha ribadito che la domanda di riscatto del corso di laurea è da considerarsi a tutti gli effetti una prestazione
previdenziale a cui è pertanto applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 47 D.P.R n.
639/1970
in Notizie e Sentenze 7 giugno 2019 821 Views
La Corte ha ribadito che la domanda di riscatto del corso di laurea è da considerarsi a tutti gli effetti una prestazione
previdenziale a cui è pertanto applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 47 D.P.R n.
639/1970