Cassazione: malpractice, obbligazione in solido medico-ospedale se non stabilito diversamente

Accolto il ricorso del medico, cassato con rinvio per nuova valutazione, il precedente di merito della Corte d’appello torinese che nell’azione di regresso aveva posto il danno interamente a carico del medico chirurgo che aveva diretto l’equipe formata da personale in carico alla struttura stessa.