Accordo su integrazioni e modificazioni all’accordo quadro del 07-08-1998 per le RSU della Sanità

COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE


A seguito del parere favorevole espresso in data 17 settembre 1998 dal Comitato di Settore per il Comparto Sanità ai sensi dell’art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell’accordo relativo al Comparto Sanità su integrazioni e modificazioni al ccnl quadro del 7.8.1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizizone del relativo regolamento elettorale, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre alle ore 12 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni (ARAN)

– nella persona del Presidente
Prof. Carlo Dell’Aringa firmato

ed i rappresentanti delle seguenti

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL – F.P. Sanità firmato CGIL firmato
FIST – CISL firmato CISL firmato
UIL – Sanità firmato UIL firmato
RSU : Snatoss, Adass, Fase, Fapas,
Sunas, Soi
firmato USAE firmato
Federazione Nazionale Fials -
Confsal Sanità
firmato CONFSAL firmato
C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità,
Cisal (Fls/Cisal,Cisal Sanità, Dirsan Cisal),
Confill Sanità-Cusal, Confail-
Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi)
firmato CISAS firmato

COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998

PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE


Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale ;

preso atto che con il citato CCNL si è attuato l’art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come modificato dall’art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale ;

considerato che l’art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

si conviene


di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito :

1. E’ prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.

2. All’art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:

a) – nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità

– nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità

– nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità

– nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

– nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

E’ confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall’art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo Quadro.

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.