Cassazione/ L’azienda ospedaliera deve assicurare i medici specializzandi all’Inail, anche se a condizioni meno vantaggiose delle compagnie private

La sentenza della Corte: la copertura assicurativa dei medici specializzanti è “pienamente riconducibile»
all’art. 4, numero 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui sono compresi nell’assicurazione
Inail contro gli infortuni sul lavoro “gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale […] comunque istituiti o gestiti»