La sentenza della Corte: la copertura assicurativa dei medici specializzanti è “pienamente riconducibile»
all’art. 4, numero 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui sono compresi nell’assicurazione
Inail contro gli infortuni sul lavoro “gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale […]
comunque istituiti o gestiti»