Comunicato Stampa Avv.to Vincenzo De Crescenzo sulla questione del cambio divisa degli infermieri

Riguardo il contrasto delle recenti sentenze sul cambio divisa degli infermieri ASL, va precisato, in
estrema sintesi, che per il Tribunale di Chieti, in sostanza, il tempo impiegato dagli infermieri per
indossare e dismettere la divisa aziendale non può ritenersi eterodiretto e sotto il controllo
dell’Azienda, quindi, non rientra nella nozione di lavoro effettivo e come tale non va retribuito,
mancando una specifica e dettagliata disciplina, unilateralmente dettata dalla ASL, non solo con
riferimento al luogo in cui indossare la divisa, ma anche con riguardo ai tempi ed alle modalità di
tale operazione. Contrariamente a quanto affermato dalle sentenze del Tribunale di Vasto, per cui la
pretesa dell’azienda sanitaria, affinchè gli infermieri indossino, obbligatoriamente, la divisa
aziendale, non deve, necessariamente, essere esplicita, ma può essere anche tacita; così come la
Corte di Cassazione ritiene che, per motivi di igiene e sicurezza, indossare la divisa da lavoro sia
sempre e comunque un obbligo per gli infermieri, anche in assenza di una specifica disciplina
aziendale. Anche la Corte d’Appello di L’Aquila, dopo aver confermato numerose sentenze a
favore degli infermieri, riconosce, tuttora, che il tempo impiegato per la vestizione e svestizione
della divisa aziendale deve ritenersi orario di lavoro effettivo, ma, con le ultime sentenze, ha,
improvvisamente, cambiato orientamento, affermando che, tuttavia, deve ritenersi già retribuito, in
quanto il cambio divisa avviene dopo la timbratura del cartellino in entrata e prima di quella in
uscita. Non considera, invece, l’esistenza di uno specifico regolamento aziendale che prestabilisce
l’orario di lavoro effettivo, ignorando il tempo necessario al cambio divisa, oltre il quale non è
prevista né corrisposta alcuna retribuzione.
Avv. Vincenzo de Crescenzo

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