Interpretazione autentica art. 16 comma 9 CCNL del 1-9-1995

CCNL SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 16, COMMA 9 DEL CCNL 1994 – 1997 DEL 1° SETTEMBRE 1995

A seguito dell’assenso del Comitato di Settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 9, del CCNL 1994-1997 – comparto sanità – stipulato il 1° settembre 1995 nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 16,00, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN :

Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del

Presidente Prof. Carlo Dell’Aringa ……… firmato ……..

e le OO.SS. di categoria : e le Confederazioni Sindacali :
CGIL f.p. sanità firmato CGIL firmato
CISL fps firmato CISL firmato
UIL fpl firmato UIL firmato
RSU : Snatoss, Adass, Fase, Fapas,Sunas,Soi firmato U.S.A.E firmato
Fials firmato CONFSAL firmato

Al termine della riunione avvenuta alle ore 16.30, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegato accordo sulla interpretazione autentica dell’art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue.

CCNL SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 16, COMMA 9 DEL CCNL 1994 – 1997 DEL 1° SETTEMBRE 1995

PREMESSO che il Tribunale ordinario di Brescia – sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. n.1288/1999, riguardante la definizione della misura dell’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella seduta del 9 maggio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione dell’art. 16, comma 9 del CCNL 1994-1997 comparto Sanità del 1° settembre 1995 (relativo al personale di comparto e non dell’area dirigenziale);

CONSIDERATO che l’art. 16, comma 9, del CCNL citato espressamente prevede che “il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianità”;

TENUTO CONTO che le parti ritengono che la clausola contrattuale sopracitata comprenda tutte le indennità spettanti al personale senza operare distinzioni tra le varie tipologie;

CHE, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 è prevista la revisione delle norme contrattuali da attualizzare tra cui è compresa la disciplina e la nuova denominazione dell’indennità di rischio radiologico che, nel rispetto della normativa europea, assumerà sostanzialmente caratteristiche professionali;

TUTTO QUANTO SOPRA VALUTATO, le parti indicate in premessa concordano l’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue:

ART. 1 – Clausola di interpretazione autentica

1. L’indennità di rischio radiologico è ricompresa tra le indennità fisse e periodiche citate nell’art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995, che sono da corrispondere in misura proporzionale alla prestazione lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.