CCNL economico 2000 – 2001

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITA’ II BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo del personale del comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica 2000-2001 nonché dell’ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dell’autorizzazione governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato l’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo l’incontro tra :

l’ARAN :

Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI – Presidente ……….

Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali:
CGIL FP sanità firmato CGIL firmato
CISL FPS firmato CISL firmato
UIL FPL firmato UIL firmato

RSU: Snatoss,Adass,Fase,

Fapas,Sunas,Soi

firmato USAE firmato
FIALS firmato CONFSAL firmato

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

I N D I C E

Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale

Art. 2 Incrementi tabellari

Art. 3 Finanziamento dei trattamenti economici

Art. 4 Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa

Art. 5 Indennità di rischio da radiazioni

Art. 6 Clausola di interpretazione autentica

Art. 7 Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive

Art. 8 Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale

Art. 9 Trasformazione dei posti e passaggi

Art. 10 Coordinamento

Art. 11 Le posizioni organizzative

Art. 12 Norma programmatica

Art. 13 Previdenza complementare

Art. 14 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 15 Norma finale

Tabelle da A a G

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazioni a verbale

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITA’ II BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001

PARTE GENERALE

ART. 1 – Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001 e concerne gli istituti normo – economici di cui ai successivi articoli.

2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all’art. 1 del predetto contratto. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) viene indicato come D. Lgs. 229 del 1999.

PARTE I -

Biennio economico 2000 – 2001

ART. 2 – Incrementi tabellari

1. Gli stipendi tabellari di cui all’allegato 9, colonna C) del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’ allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2.

3. Gli importi delle fasce retributive di cui all’allegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate

4. Con l’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del presente contratto.

ART. 3 – Finanziamento dei trattamenti economici

1. I fondi di cui all’art. 38, commi l e 3 del CCNL 7 aprile 1999 sono confermati e per il loro tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le precisazioni dei seguenti commi. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1999 ed, in particolare, il fondo dell’art. 38 comma 1 è comprensivo dell’incremento annuo dello 0,06% previsto a tale scadenza.

2. Sono confermate le modalità di incremento del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all’art. 38, commi 3 e 4 del CCNL 7 aprile 1999. L’incremento pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell’art. 38 è confermato per tutto l’anno 2000. Per l’anno 2001, si rinvia all’art. 4.

3. Il fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonché le modalità di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il fondo viene altresì incrementato alle decorrenze indicate con le seguenti risorse :

a) dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima data. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato , per ciascun dipendente cessato un importo pari alle mensilità residue della Ria in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. L’importo accantonato confluisce in via permanente , nel fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

b) dal 1.7.2000 da una somma mensile L. 5.000 pro- capite per sei mesi. Dall’1.1.2001 l’incremento è pari a L. 13.000 mensili pro capite, per dodici mensilità, che riassorbe il precedente. Tali risorse residuano dall’applicazione dei tassi programmati di inflazione non utilizzati per l’incremento degli stipendi tabellari.

4. Le risorse di cui al fondo dell’art. 39 , utilizzate dalla data di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le finalità ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito.

ART. 4 – Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa

1. Dal 1 gennaio 2001, le risorse pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni, sono destinate ai fondi dell’art. 38 o dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, nella misura prevista dalla medesima contrattazione integrativa.

2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all’1,2% sono fatti salvi gli eventuali accordi integrativi già sottoscritti in materia per il 2001 .

ART. 5 – Indennità di rischio da radiazioni

1. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 – a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.

2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all’art. 38, comma 1, al fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 .

3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L’ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.

4. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.

5. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999.

6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.

7. L’indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E’, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare confermata dall’art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995.

8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l’art. 54 del D.P.R 384/1990 e l’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996.

Art. 6 – Clausola di interpretazione autentica

1. L’art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato.

PARTE II – Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti sociali

ART. 7 – Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive

1. Nel quadro del riordino del Servizio sanitario nazionale, realizzato dal D. Lgs. 229 del 1999, e del riordino delle professioni sanitarie, iniziato con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000, n. 251, le parti ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalità del ruolo sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale, al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ed in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.

2. Le risorse aggiuntive sono così individuate:

a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400 miliardi comprensivi degli oneri riflessi

b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi comprensivi degli oneri riflessi.

3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle aziende, ciascuna di esse quantifica l’onere a proprio carico per l’attuazione degli artt. 8 e 10 garantendo l’erogazione di quanto previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal presente contratto.

ART. 8 – Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale

1. Per realizzare le finalità dell’art. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico – per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative – corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico – normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria.

2. A tale scopo, nell’ambito delle risorse aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di L. 2.588.000 lorde annue pro – capite per dipendente in servizio nella categoria C del ruolo sanitario nonché della categoria C del ruolo tecnico, profilo di operatore professionale assistente sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.

3. Tale quota è destinata:

a) in deroga all’art. 37 del CCNL, alla trasformazione alla cadenza prevista dall’art. 9 dei posti della dotazione organica di tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e dell’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico in altrettanti posti di categoria D;

b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale della categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad personam indicati nella tabella F allegata, in deroga all’art. 31, comma 10 del CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con l’attribuzione delle fasce successive e rimangono accreditati al fondo in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari prima dell’attribuzione della successiva fascia .

4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che si determina nell’organizzazione del lavoro conseguente ai passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell’ambito delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota pari a L. 3.000.000 lorde annue pro – capite per i dipendenti già in categoria D all’entrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l’incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.

5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l’incarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 3.

6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

ART. 9 – Trasformazione dei posti e passaggi

1. La trasformazione dei posti di cui all’art. 8, comma 2 avviene con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali – delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche.

2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di “collaboratore professionale sanitario” nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza nonché di collaboratore professionale – assistente sociale.

3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto.

4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui all’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dall’interno e dall’esterno.

5. Il personale di cui al presente articolo che sarà assunto successivamente all’entrata in vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato nella categoria D.

6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute all’entrata in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella categoria D, a domanda – da effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda , nel caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata – anche in momento successivo – da apposita certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di salute di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione organica.

ART. 10 – Coordinamento

1. Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.

2. In prima applicazione l’ indennità di funzione di coordinamento – parte fissa – con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

3. L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell’art. 8, comma 5.

4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

5. L’indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.

6. L’indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.

7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l’incarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E’ rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5.

8. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L’utilizzo delle risorse del fondo dell’art. 39 avviene nell’ambito della contrattazione integrativa.

9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell’indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all’art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.

PARTE III – Norme generali e finali

ART. 11 – Le posizioni organizzative

1. Al fine di adeguare l’ organizzazione dei servizi sanitari e sociali al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del passaggio di categoria, agli artt. 21 e 36 del CCNL del 7 aprile 1999 vanno apportate le seguenti modifiche:

a) Art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:

- al comma 2, sono abrogate le parole “nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilevo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente”. Il comma termina pertanto con le parole “nella categoria D”.

- il comma 9 è abrogato.

2. In relazione alle modifiche apportate all’art. 21 del CCNL 7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale appartenente alla categoria C.

3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell’art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “trattamento economico”, la parola “iniziale” va sostituita con le parole “in godimento”.

b) al termine del comma , si devono aggiungere le parole “corrisposta su tredici mesi.Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima”.

4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale di cui all’art. 10, secondo criteri definiti in contrattazione integrativa.

ART. 12 – Norma programmatica

1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, comma 3 lett. b).

2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari – mediamente – al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 – per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39.

3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

ART. 13 – Previdenza complementare

1. Le parti confermano quanto previsto dall’art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993, della legge 335 del 1995, della Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti confermano quanto già previsto dall’art. 42, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 circa l’istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto Regioni – autonomie locali, a condizioni di reciprocità.

3. Il fondo pensione sarà finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituirà secondo le procedure ivi previste dall’art. 13 dello stesso accordo.

4. le parti concordano sin d’ora che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura dell’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso.

5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

ART.14 – Effetti dei nuovi stipendi

1.Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001.

3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all’ indennità di cui all’ art. 10 con decorrenza dal 1 settembre 2001 ed all’indennità specifica professionale di cui all’art. 5, comma 1 con decorrenza 31 dicembre 2001.

ART. 15 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.

TABELLE

Tabella A
Ex – livelli Fasce Aumenti mensili
da 1/7/2000 dal 1/1/2001
VIII bis DS2 46.000 76.000
VIII DS 42.000 70.000
VII D 39.000 65.000
VI C 36.000 60.000
V BS 33.000 54.000
IV B 31.000 52.000
III A 29.000 48.000
Sviluppo della tabella A per fasce
Ex- Livelli Fasce Aumenti mensili (in lire)
da 1/7/2000 dal 1/1/2001
DS4 49.000 81.000
DS3 47.000 79.000
VIII bis DS2 46.000 76.000
DS1 44.000 73.000
VIII DS 42.000 70.000
D1 45.000 74.000
D3 43.000 72.000
D2 42.000 70.000
D1 42.000 67.000
VII D 39.000 65.000
C4 42.000 69.000
C3 40.000 66.000
C2 38.000 64.000
C1 37.000 62.000
VI C 36.000 60.000
BS4 36.000 61.000
BS3 35.000 59.000
BS2 35.000 57.000
DS1 34.000 56.000
V BS 33.000 54.000
B4 35.000 57.000
B3 34.000 56.000
B2 33.000 55.000
B1 32.000 54.000
IV B 31.000 52.000
A4 32.000 53.000
A3 31.000 52.000
A2 31.000 51.000
A1 30.000 50.000
III A 29.000 48.000
Tabella B
Prospetto 1 – Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1/7/2000
Ex Posizione funzionale Categoria Trattamento tabellare iniziale annuo lordo CCNL I biennio (A) Incremento annuo da 1/7/2000 (B) Totale Tabellare iniziale (C) Valore comune delle indennità di qualificazione professionale (D) Nuovo trattamento economico iniziale annuo da 1/7/2000(E)
I-II-III A 12.489.000 348.000 12.837.000 222.000 13.059.000
IV B 13.693.000 372.000 14.065.000 842.000 15.007.000
V B livello super 15.285.000 396.000 15.681.000 222.000 15.093.000
VI C 16.695.000 432.000 17.127.000 1.662.000 18.789.000
VII D 19.187.000 468.000 19.655.000 1.662.000 21.317.000
VIII D livello super 21.627.000 504.000 22.131.000 1.662.000 23.793.000

Nota: a decorrere dal 1°luglio 2000, il trattamento tabellare iniziale di cui alla colonna C per il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico Ds) è pari a £ 24.987.000. A detto personale, se collocato nelle fasce Ds1 e Ds2 competono, rispettivamentem £ 25.220.000 e £ 26.649.000

Prospetto 2- Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2001
Ex Posizione funzionale Categoria Trattamento tabellare iniziale annuo lordo da 1/7/2000 (A) Incremento annuo da 1/7/2000 (B) Totale Tabellare iniziale (C) Valore comune delle indennità di qualificazione professionale (D) Nuovo trattamento economico iniziale annuo lordo da 1/1/2001(E)
I-II-III A 12.837.000 576.000 13.413.000 222.000 13.635.000
IV B 14.065.000 624.000 14.689.000 942.000 15.631.000
V B livello super 15.681.000 648.000 16.329.000 222.000 16.551.000
VI C 17.127.000 720.000 17.847.000 1.662.000 19.509.000
VII D 19.655.000 780.000 20.435.000 1.662.000 22.097.000
VIII D livello super 22.131.000 840.000 22.971.000 1.662.000 24.633.000

Nota: a decorrere dal 1°gennaio 2001, il trattamento tabellare iniziale di cui alla colonna C per il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico Ds) è pari a £ 25.899.000. A detto personale, se collocato nelle fasce Ds1 e Ds2 competono, rispettivamentem £ 26.096.000 e £ 27.561.000

Tabella C

Prospetto 1 – Categorie e posizioni economiche di sviluppo

(importi annui lordi comprensivi degli aumenti all’1/7/2000)

Ds

23.793.000

Ds1

25.220.000

Ds2

26.649.000

Ds3

28.156.000

Ds4

29.413.000

D

21.317.000

D1

22.560.000

D2

23.680.000

D3

24.200.000

D4

25.932.000

C

18.789.000

C1

19.754.000

C2

20.874.000

C3

22.006.000

C4

23.668.000

Bs

15.903.000

Bs1

16.779.000

Bs2

17.646.000

Bs3

18.246.000

Bs4

19.258.000

B

15.007.000

B1

15.784.000

B2

16.603.000

B3

17.115.000

B4

17.727.000

A

13.059.000

A1

13.747.000

A2

14.430.000

A3

14.830.000

A4

15.592.000

Prospetto 2 – Differenza annua tra le fasce

Ds

23.793.000

Ds1

1.427.000

Ds2

1.429.000

Ds3

1.507.000

Ds4

1.257.000

D

21.317.000

D1

1.243.000

D2

1.120.000

D3

1.120.000

D4

1.132.000

C

18.789.000

C1

965.000

C2

1.120.000

C3

1.132.000

C4

1.662.000

Bs

15.903.000

Bs1

876.000

Bs2

867.000

Bs3

600.000

Bs4

1.012.000

B

15.007.000

B1

777.000

B2

819.000

B3

512.000

B4

612.000

A

13.059.000

A1

688.000

A2

683.000

A3

400.000

A4

462.000

Tabella D

Prospetto 1 – Categorie e posizioni economiche di sviluppo

(importi annui lordi comprensivi degli aumenti all’1/1/2001)

Ds

24.633.000

Ds1

26.096.000

Ds2

27.561.000

Ds3

29.104.000

DS4

30.385.000

D

22.097.000

D1

23.364.000

D2

24.520.000

D3

25.664.000

D4

26.820.000

C

19.509.000

C1

20.498.000

C2

21.642.000

C3

22.798.000

C4

24.496.000

Bs

16.551.000

Bs1

17.451.000

Bs2

18.330.000

Bs3

18.954.000

Bs4

19.990.000

B

15.631.000

B1

16.432.000

B2

17.263.000

B3

17.787.000

B4

18.411.000

A

13.635.000

A1

14.347.000

A2

15.042.000

A3

15.454.000

A4

15.928.000

Prospetto 2 – Differenza annua tra le fasce

Ds

24.633.000

Ds1

1.463.000

Ds

21.465.000

Ds3

1.543.000

Ds4

1.281.000

D

22.097.000

D1

1.267.000

D2

1.156.000

D3

1.144.000

D4

1.156.000

C

19.509.000

C1

989.000

C2

1.144.000

C3

1.156.000

C4

1.698.000

Bs

16.551.000

Bs1

900.000

Bs2

879.000

Bs3

624.000

Bs4

1.036.000

B

15.631.000

B1

801.000

B2

831.000

B3

524.000

B4

624.000

A

13.635.000

A1

712.000

A2

695.000

A3

412.000

A4

474.000

Tabella E

Prospetto 1 – Categorie e posizioni economiche di sviluppo

(importi annui lordi a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL)

Ds

24.633.000

Ds1

26.096.000

Ds2

27.561.000

Ds3

29.104.000

Ds4

30.385.000

Ds5

31.722.000

D

22.097.000

D1

23.364.000

D2

24.520.000

D3

25.664.000

D4

26.820.000

D5

28.000.000

C

19.509.000

C1

20.498.000

C2

21.642.000

C3

22.798.000

C4

24.496.000

Bs

16.551.000

Bs1

17.451.000

Bs2

18.330.000

Bs3

18.954.000

Bs4

19.990.000

B

15.631.000

B1

16.432.000

B2

17.263.000

B3

17.787.000

B4

18.411.000

A

13.635.000

A1

14.347.000

A2

15.042.000

A3

15.454.000

A4

15.928.000

Prospetto 2 – Differenza annua tra le fasce

Ds

24.633.000

Ds1

1.463.000

Ds2

1.465.000

Ds3

1.543.000

Ds4

1.281.000

Ds5

1.337.000

D

22.097.000

D1

1.267.000

D2

1.156.000

D3

1.144.000

D4

1.156.000

D5

1.180.000

C

15.509.000

C1

989.000

C2

1.144.000

C3

1.156.000

C4

1.698.000

Bs

16.551.000

Bs1

900.000

Bs2

879.000

Bs3

624.000

Bs4

1.036.000

B

15.631.000

B1

801.000

B2

831.000

B3

524.000

B4

624.000

A

13.635.000

A1

712.000

A2

695.000

A3

412.000

A4

474.000

Tabella F – VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA’ DELLA INDENNITÁ PROFESSIONALE SPECIFICA
PROFILO Valore annuo lordo indennità
1. addetto alle pulizie – fattorino – commesso – ausiliario specializzato
2. ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) 540.000
3. operatore tecnico – coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo esperto
4. operatore tecnico specializzato – operatore sociosanitario
5. operatore tecnico coordinatore 936.000
6. Puericultrice 240.000
7. massofisioterapista – massaggiatore
8. infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso 480.000
9. assistente amministrativo – programmatore – assistente tecnico
10. collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto n.11) – assistente religioso – collaboratore professionale assistente sociale – collaboratore amministrativo professionale – collaboratore tecnico-professionale
11.

collaboratore prof. sanitario :

a) infermiere – infermiere pediatrico – assistente sanitario – ostetrica

b) tecnico sanitario di radiologia medica

840.000

2.400.000

12. collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto n.13)collaboratore amministrativo professionale esperto – collaboratore tecnico-professionale esperto – collaboratore professionale assistente sociale esperto
13.

Collaboratore prof. sanitario esperto:

a) ex operatore professionale dirigente

b) tecnico sanitario di radiologia medica

660.000

2.400.000

N.B. La tabella F sostituisce la tab. 6 allegata al CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dell’art. 5, comma 8 del presente contratto, con l’unica innovazione nei punti 11 e 13 dell’inserimento dell’indennità professionale specifica dei collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds nonché della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari, di cui all’art. 9, comma 1 del presente contratto.


Tabella G- Determinazioni degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di £ 2.588.000 per gli ex C (pari a £ 2.803.580 con il rateo di tredicesima)
Fascia Tabellari Incremento Totale Fascia Tabellari Importi eccedenti il valore di fascia
C 19.503.000 2.588.000 22.097.000 D 22.097.000 0
C1 20.498.000 2.588.000 23.086.000 D 22.097.000 989.000
C2 21.642.000 2.588.000 24.230.000 D1 23.364.000 866.000
C3 22.798.000 2.588.000 25.386.000 D2 24.520.000 866.000
C4 24.496.000 2.588.000 27.084.000 D4 26.820.000 264.000

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti con l’art. 12, comma 1 intendono riequilibrare eventuali situazioni di scavalco che potrebbero essersi prodotte per effetto del presente contratto con il passaggio ai sensi dell’art. 9 del contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando l’art. 31 comma 10.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che il presente contratto determina le condizioni per l’avvio del riordino delle professioni sanitarie in coerenza con le attuali leggi in materia, processo che sarà portato a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo anche alle condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale. In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella categoria B, livello economico Bs.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

In relazione all’art. 9 comma 6 le parti concordano sul fatto che per mansioni proprie del profilo di appartenenza si intendono tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

La scrivente Organizzazione, preso atto dei contenuti emersi dall’odierno confronto negoziale sul rinnovo del secondo biennio economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare sul fatto che l’atto di indirizzo fornito dal Comitato di Settore ha sostanzialmente indotto le parti a rivedere quanto sottoscritto nell’accordo tecnico dello scorso 4 maggio, ritiene di dover confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione a verbale in ordine a quanto segue :

* Il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a 3,22 % ( 1,2% anno 2000 + 1,7 % anno 2001 + 0,32 di differenziale inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull’art.39 pari a 0,4 % e la rivalutazione della RIA, pur consentendo a tutto il personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli altri comparti dell’ex pubblico impiego, non consente – per il personale che non è stato interessato dalle eventuali ricollocazioni – una reale armonizzazione del comparto che sia in linea cioè con quanto avvenuto nelle aree dirigenziali;

* Ancora una volta non si è voluto adottare una seria regolamentazione dell’esercizio della libera professione per gli operatori. Va prevista, così come più volte rivendicato, una norma contrattuale che consenta l’attività dei professionisti del comparto, così individuati ed abilitati ex lege. Facendo cioè in modo che sia il contratto del comparto, e non quello di altre categorie, a regolamentare l’attività degli operatori sanitari e sociali nell’esercizio della professione. Nella fattispecie deve essere inserita nel Contratto apposita norma che vincoli le parti a contrattare al livello integrativo sia il range operativo (libera professione individuale, di equipes ed aziendale) nonché le quantificazione economiche retributive che la medesima attività comporta.

* Relativamente all’ultima stesura dell’art. 12 (Norma Programmatica), si rileva come questa, contrariamente alla precedente, consente alle Aziende la facoltà di rideterminare le dotazioni organiche – al fine di favorire il processo di riorganizzazione anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo – con oneri a carico del proprio bilancio. Tale previsione, in buona sostanza, non permette un adeguato ed agile percorso di carriera ai Lavoratori dei ruoli tecnico ed amministrativo i quali, a tutt’oggi e sin dalle tornate contrattuali che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, certamente non hanno fruito di particolari benefici. Non si è voluto prevedere, in particolare, un percorso che consentisse – attraverso specifici percorsi – la straordinaria riqualificazione dei coadiutori amministrativi.

Precisa altresì che la sottoscrizione del verbale odierno non inficia – in quanto non risolutiva del problema – la richiesta già formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione autentica sull’art. 18, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed evidenzia espressa riserva rispetto alla tabella di equiparazione riguardante l’A.R.P.A. della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto la stessa tabella, prevedendo l’inserimento negli organici di personale laureato, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per inserire altro personale in profili oggi non previsti dal C.C.N.L. del comparto Sanità.

Roma, 20 settembre 2001

Federazione Sindacati Indipendenti

GIÀ: RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

Roma, 20 settembre 2001

Prot. n. 531/SG/01

La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 04/05/2001 in sede di sottoscrizione del verbale tecnico di riunione, apprezza il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed economico previsto in favore dei profili professionali del ruolo sanitario e degli Assistenti Sociali ricollocati nella categoria D e per la istituzione della indennità di coordinamento riconosciuta in favore dei medesimi profili ai quali viene affidata la funzione di coordinamento.

Ciò premesso,

D I C H I A R A

a) di dissentire fortemente per il mancato accoglimento delle proposte FIALS che avrebbero evitato discriminazioni al personale amministrativo e ad altri profili completamente ignorati;

b) nella continuità della azione sindacale sin qui portata avanti, richiamata anche la dichiarazione a verbale apposta in sede di sottoscrizione del CCNL 07/04/1999, e tutti i documenti inviati all’A.RA.N., rivendica le proposte e le richieste, di seguito elencate, avanzate nel corso della trattativa e che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione e accoglienza da parte dell’A.RA.N quanto segue:

1. il Coadiutore Amministrativo con anzianità di 5 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria C con la trasformazione del posto in Assistente Amministrativo;

2. l’Assistente Amministrativo e l’Assistente Tecnico con anzianità di 5 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D con la trasformazione del posto in Collaboratore Amministrativo Professionale e Collaboratore Tecnico Professionale;

3. il Collaboratore Amministrativo Professionale con anzianità di servizio di 7 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D livello economico Ds;

4. l’Infermiere Generico e la Puericultrice devono essere ricollocati nella categoria C, fermo restando il diritto di conseguire l’inquadramento giuridico ed economico nel profilo della categoria D qualora se siano in possesso del relativo titolo abilitante;

5. una generale rivalutazione delle altre figure professionali presenti nel comparto:

Commessi ed Ausiliari Specializzati, Operatori Tecnici e Operatori Tecnici Specializzati.

Le rivendicazioni sopra elencate possono avvenire, anche, nell’ambito delle procedure e con le risorse di cui all’art. 12 comma 2 secondo tempi e modalità individuate dalla contrattazione integrativa aziendale, fermo restando che il Governo deve ritenersi impegnato a fare in modo che tutte le Regioni finanzino tutti gli istituti contrattuali, in conformità agli impegni assunti.

Quanto sopra, viene richiesto perché la riorganizzazione del lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha già prodotto più elevati livelli qualitativi nelle prestazioni, è frutto della riqualificazione delle professionalità ottenuta dalle nuove metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel tempo.

Riteniamo che alla FIALS vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e sostenuto, durante tutta la fase della trattativa contrattuale l’estensione della indennità di coordinamento ai profili professionali di Collaboratore Amministrativo Professionale e Collaboratore Amministrativo professionale esperto, nonché dei corrispondenti profili del ruolo tecnico.

La sottoscrizione del presente accordo è dettata dalla esigenza fondamentale:

a) di non danneggiare ulteriormente gli operatori della sanità che attendono il rinnovo contrattuale da circa 17 mesi;

b) di consentire la partecipazione della FIALS alle contrattazioni integrative aziendali per tutelare tutte le professionalità.

La FIALS si sente impegnata ad aprire una vertenza contrattuale con il nuovo Governo per risolvere anche le questioni sopra evidenziate, comprendendo che l’A.RA.N. attualmente non è stata autorizzata ad operare nel senso voluto da questo Sindacato.

FIALS