Interpretazione autentica art. 45 comma 5 CCNL del 1-9-1995

In data 20 maggio 2004, alle ore 11,00, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN :

Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI – Presidente __Firmato__

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL FP sanità Firmato CGIL Firmato
CISL FPS Firmato CISL Firmato
UIL FPL Firmato UIL Firmato
FSI Firmato Firmato
FIALS CONFSAL Firmato
CONFEDIR Firmato
CIDA Firmato
USPPI Firmato
CISAL Firmato
RDB/CUB Firmato
UGL Firmato

Preso atto che le OOSS che, rispetto al CCNL del 1 settembre 1995, hanno cambiato la propria denominazione vengono riportate con l’attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.

In particolare la RSU (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi) è attualmente denominata FSI e la Federazione Nazionale: FIALS, CISAS/SANITA’, CONFSAL/SANITA’ è attualmente denominata FIALS.

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegato CCNL sulla interpretazione autentica dell’art. 45, comma 5 CCNL 1994/1997 comparto sanitá stipulato il 1° settembre 1995.

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 45, COMMA 5, CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITA’ STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro – , in relazione al ricorso della Sig.ra Archetti Elisabetta contro I.N.P.D.A.P. (causa iscritta al R.G. 397/2001), nella seduta del 17 giugno 2002, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione autentica dell’art. 45, comma 5 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995;

TENUTO CONTO che, con la propria istanza, la ricorrente aveva chiesto all’INPDAP l’inclusione nella retribuzione previdenziale e, conseguentemente, nella base di calcolo dell’indennità “premio di servizio” dell’incremento dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 45, comma 5, secondo la posizione funzionale di inquadramento dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE le parti non possono intervenire con il presente contratto in materia legata al trattamento pensionistico che esula dalle competenze della fonte negoziale;

CHE a tali conclusioni possono pervenire solo gli enti previdenziali sulla base della natura degli emolumenti percepiti dai dipendenti, applicando le vigenti disposizioni in materia;

CHE , pertanto, con il presente contratto le parti possono solo dare la propria interpretazione sulla natura dell’emolumento controverso;

TENUTO CONTO a tal fine che l’art. 45, commi 1 e 2, del CCNL 1 settembre 1995 unifica diverse tipologie di indennità, denominandole di qualificazione professionale la quale assorbe dal 1 dicembre 1995 le indennità degli artt. 56 ( indennità per il personale infermieristico) e 57 ( indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti) del D.P.R. n. 270 del 1987 e gli artt. 49 (indennità della professione infermieristica)e 50 ( Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi) del D.P.R. n. 384 del 1990, già riconosciute utili ai fini previdenziali e valutabili in sede di liquidazione della indennità premio servizio;

CHE le indennità individuate dal citato articolo 45 vengono corrisposte secondo la posizione funzionale di inquadramento rivestita dal personale e non in riferimento alle mansioni svolte e come tali costituiscono un elemento fisso e ricorrente della retribuzione, già a suo tempo ritenuto dagli enti previdenziali utilizzabile come base contributiva, sia previdenziale che assistenziale, ivi compresa la loro inclusione nella base di calcolo dell’indennità “premio servizio”;

CHE tali indennità, per ragioni di maggiore flessibilità e per premiare la professionalità acquisita dai dipendenti in relazione ai vari fattori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, sono state rese incrementabili in sede aziendale, a decorrere dal 1 dicembre 1995;

TENUTO PRESENTE CHE anche tale incremento, la cui misura è prevista dal comma 5, è fisso e ricorrente ed è corrisposto per 12 mensilità, ai sensi del comma 4, come la indennità di base cui afferisce ;

CHE una volta conseguito l’incremento, l’intera indennità di esso comprensiva non subisce più variazioni in quanto l’acquisizione di tecniche innovative o esperienze professionali anche legate a particolari uffici e, quindi, all’esercizio di competenze più specialistiche rimangono un patrimonio professionale del dipendente del quale l’azienda può beneficiare con un utilizzo del medesimo anche per esperienze più qualificate e diverse;

CONSIDERATO CHE quanto affermato nel precedente punto trova riscontro nella circostanza che in nessuna parte dell’articolo 45 o di altro articolo del contratto del 1995 il mantenimento dell’incremento da parte del dipendente sia sottoposto a verifica ed a conseguente revoca in caso di diverso impiego del dipendente laddove sia stato collegato alle condizioni lavorative;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 45, comma 3 del CCNL del 1995, ora oggetto di interpretazione, ha cessato di produrre i propri effetti, con l’entrata in vigore del CCNL del 7 aprile 1999 (salvo quanto previsto in via transitoria dall’art. 31, comma 3 del medesimo contratto) e che l’incremento dovuto alla sua applicazione, se in godimento, è entrato a far parte della nuova struttura della retribuzione dei dipendenti quale importo della prima fascia economica che risulta essere pensionabile;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, con riferimento alla natura dell’incremento dell’indennità di cui all’art. 45, comma 5 del 1 settembre 1995 concordano l’interpretazione autentica nel testo che segue:

ART. 1

1. L’incremento dell’ indennità di cui all’art. 45, comma 5, del CCNL 1 settembre 1995, ha natura fissa e ricorrente e non è modificabile in conseguenza delle mansioni attribuite al dipendente o del suo spostamento ad altra attività, una volta che sia stato attribuito. Pertanto tale indennità ha la medesima natura dell’indennità professionale prevista dal comma 1 dello stesso articolo cui afferisce.