Corte di Cassazione. Il medico non può fare terapia riabilitativa. Essa spetta a chi detiene “specifico diploma universitario”

Corte di Cassazione. Il medico non può fare terapia riabilitativa. Essa spetta a chi detiene “specifico diploma universitario”

28 MAR – La Corte di cassazione torna, dopo molti anni, sulla problematica relativa al corretto titolo per esercitare una professione sanitaria. Nel 2003 affermò che qualunque esercente la professione medica poteva esercitare la professione di fisioterapista in quanto la limitazione posta dai profili professionali si riferiva “ai non laureati (fisioterapisti, infermieri, logopedisti ecc.) e non al medico, che in quanto titolare della laurea in medicina e chirurgia è abilitato ad esplicare assistenza sanitaria in funzione di prevenzione, diagnosi, e cura, di guisa che il diploma di specializzazione nella riabilitazione non può essere previsto tra i requisiti, la cui mancanza impedisca a qualsivoglia medico di esercitare la terapia della riabilitazione”. Concludeva la Corte (Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza 25 novembre 2003, n. 49116) che il medico, in quanto iscritto a un ordine professionale poteva esercitare “lecitamente attività professionale, la quale è caratterizzata dall’autonomia sia nella scelta dell’area di intervento, sia nell’accettazione o meno delle domande di assistenza rivoltegli”. (Nel caso di specie il medico esercitava di fatto l’attività di fisioterapista).

La Corte aveva quindi sposato la classica interpretazione dell’attività medica senza alcuna distinzione con l’attività sanitaria. Da questo punto di vista perdeva di ogni significato il pur disposto testuale della legge 42/99 che riconosce a ogni professione sanitaria “un campo proprio di attività e di responsabilità”. L’attività medica non aveva quindi confini, quanto meno, “verso il basso”.

Ma ora ci torna sopra la sezione lavoro della Suprema Corte addivenendo,