Il primo punto di forza del Ddl Calderoli sta nella complementarietà necessaria, individuata con la legge di bilancio
per il 2023, laddove ha sancito il termine di dodici mesi per definire i Lep e per determinare il valori utili a sostenerli,
attraverso i costi e i fabbisogni standard. Il punto di debolezza è rappresentato dalla gravità di non avere
contestualmente creato le basi per costituire il fondo perequativo per assistere le Regioni con insufficiente gettito fiscale
per abitante per coprire i Lep