Il ministro Brunetta e quella sanità pubblica “trascurata”

L’unica spiegazione è che per la Funzione pubblica quando si parla di “amministrazioni pubbliche” si intende
di default le amministrazioni centrali dello Stato, forse per la ben nota diatriba tra lo Stato e le Regioni in materia
di organizzazione con la difficile lettura dell’art. 117 della Costituzione che prevede la legislazione esclusiva
dello Stato, quella esclusiva delle Regioni e la legislazione concorrente